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L’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2017, ha previsto che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l’uscita autonoma al termine dell’orario scolastico. La stessa norma ha stabilito che detta “autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza”.

I genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, pertanto, possono autorizzare l’Istituzione Scolastica, previa istanza indirizzata allo scrivente contenente la dichiarazione sotto la propria responsabilità di quanto previsto dall’ art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, l’uscita autonoma degli alunni dai locali scolastici al termine dell’orario scolastico esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza.

Si allega alla presente nota MIUR.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0002379.12-12-2017.

Il Dirigente Scolastico

Vanni Mameli

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