Stampa
Visite: 8438

 Gli estranei non sono autorizzati, ad accedere ai locali della scuola dove si svolgono le attività didattiche o a sostare nelle pertinenze scolastiche.

 Sono esclusi gli uffici di presidenza e di segreteria.

Può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche la persona estranea fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato.

L’accesso può essere consentito quando esistono validi motivi formativi, educativi, didattici, di sicurezza, di salute oppure di funzionalità delle strutture o del materiale scolastico.

 In particolare è consentito a : 

-  soggetti singoli (esperti, consulenti, educatori, assistenti, personale sanitario,…)

-  rappresentanti di istituzioni, enti, società, … che collaborano direttamente con la scuola per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni.

 In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente tranne i casi di delega da parte dei genitori e l’autorizzazione del dirigente o suo delegato. ⦁

- ex alunni, in un’ottica di continuità affettiva e formativa per brevi colloqui nella scuola con gli insegnanti o invitati a collaborare per determinate attività;

- ai genitori nei casi di emergenza o convocazione dei Docenti o autorizzazione del Dirigente Scolastico;

 - rappresentanti di case editrici scolastiche qualificati e riconoscibili;

- tecnici, operai e manutentori;

- personale educativo, specialisti (logopedisti, neuropsichiatri, ecc…), assistenti alla persona su richiesta dei genitori (o di chi ne fa le veci) autorizzati dal dirigente scolastico o da suo delegato. 

                                    Il Dirigente Scolastico

                                Vanni Mameli 

Allegati:
FileAutoreDimensione del File
Scarica questo file (Circ.024.pdf)Circ.024.pdfadministrator911 kB